Incongruenze nelle AMC&GM della Parte 21 Capitolo G
Dopo aver analizzato le nuove AMC&GM per la Parte 21 Capitolo G, sono emerse diverse incongruenze che, probabilmente, saranno oggetto di una modifica alle stesse.
La prima incongruenza è la definizione di un Quality Manager, con funzioni di Compliance Monitoring (o Quality Assurance) Manager.
Il motivo dell’incongruenza è che il nuovo Production Management System (PMS) consta di due elementi: un Safety Management Element ed un Quality Management Element.
In aggiunta a questi due elementi occorre che venga creata (21.A.139(e)) una funzione indipendente di monitoraggio della rispondenza (independent function to monitor compliance) che è quella che nel regolamento precedente, al 21.A.139(b)(2), veniva indicata come funzione di “independent quality assurance”.
Sarebbe stato ragionevole attendersi che questa funzione fosse in capo a un ”Compliance Monitoring Manager”, mentre ora, deliberatamente, nella AMC 21.A.145(c)(2) si parla di Quality Manager che per somiglianza termino-logica dovrebbe essere collegato al Quality Management Element: se il responsabile del Safety Management Element è il Safety Manager, il responsabile del Quality Management Element sarà il Quality Manager, no?
E invece no, perché il ruolo del Quality Manager (AMC1 21.A.145(c)(2)(i)) dovrebbe assicurare che le attività dell’organizzazione siano monitorate per rispondenza (ai requisiti normativi e organizzativi), che il piano di audit sia attuato, etc. e che siano adottate le correzioni e le azioni correttive (cioè l’attività del Compliance Monitoring Manager o, se preferiamo, del Quality Assurance Manager).
Indicare come Quality Manager, nel nuovo contesto terminologico, il responsabile della funzione di monitoraggio della rispondenza anziché Compliance Monitoring Manager (come è stato fatto nell’aeronavigabilità continua) non sembra una buona scelta. Già se l’avessero chiamato Quality Assurance Manager (nominativo molto gettonato con il vecchio regolamento, e a ragione) sarebbe stato meno ambiguo.
Ma le ambiguità non finiscono qui e per la verità cominciano sin dall’AMC1 21.A.139(d) quando dovendo cominciare a fornire le AMC&GM del “quality management element” nel titolo (in grassetto) si parla di “quality system element”, indicandolo nell’AMC stessa come “included in the production management system”: se il Production Management System (rinnovato punto norma 21.A.139) rimpiazza il Quality System (vecchio punto norma 21.A.139) che senso ha continuare a parlare di Quality System?
Stessa cosa nella GM1 21.A.139(d)(1) e nelle AMC1 e AMC2 21.A.139(d)(2)(ii): si continua a parlare di “quality system” (mentre è evidente che si deve parlare di “quality management element” del “production management system”) e si fa riferimento (questo è proprio un errore) al 21.A.139(b)(1)(ii) che è il punto norma d’interesse del vecchio regolamento (questo è proprio un errore).
L’incongruenza che più salta agli occhi, però, è quella relativa alla GM1 21.A.139(d)(1) QUALITY SYSTEM ELEMENT – PARTNER AND SUBOCONTRACTOR ARRANGEMENT
Il contenuto di questa GM (scritta come un AMC, con il verbo “should”) era previsto, nella NPA, in AMC1 21.A.139(c)(3) SAFETY RISK MANAGEMENT – INTERFACES BETWEEN ORGANISATION e visti quali sono gli argomenti trattati, avrebbe dovuto essere confermato nella AMC1 21.A.139(c)(3) o, se proprio si voleva collegarlo pure al Quality Management Element, l’AMC si sarebbe potuta chiamare “AMC1 21.A.145(c)(3) and (d)(1)”.
Peraltro, il documento International Industry Standard SM-0001 “Implementing a Safety Management System in Design, Production and Maintenance Organisation”, che tratta dettagliatamente delle interfacce tra cliente e fornitore e che è considerato un AMC della Parte 21 rinnovata con l’SMS, con contenuti non dissimili da quelli proposti nella NPA AMC, diventa di rango superiore rispetto ad una previsione EASA.
Insomma, la sensazione complessiva è che queste AMC&GM alla Parte 21 siano state elaborate troppo in fretta, fretta probabilmente legata alla pressione temporale di doverle comunque emettere, e già con ritardo, a soli tre mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (si pensi che le AMC&GM della Parte 145 sono state emesse sette mesi prima dell’entrata in vigore del regolamento relativo e cinque mesi dopo la pubblicazione del regolamento stesso, mentre per le AMC&GM della Parte 21 ci sono voluti quasi 10 mesi dalla pubblicazione del regolamento).
È sicuramente vero che nel frattempo sono stati emessi altri 3 regolamenti relativi alla Parte 21, la Parte 21L (Organisation Requirements, Reg. EU 2022/1258, e Authority Requirements, Reg. EU 2022/1261)) e l’ISMS (Reg. EU 2022/1645, Information Security Management System).
D’altro canto, però, grossa parte dei contenuti relativi all’SMS sono stati mutuati dall’aeronavigabilità continua, e quindi colpisce che si sia fatta confusione proprio negli aspetti maggiormente peculiari della Parte 21 cioè quello relativo alla conformità del prodotto e quello relativo ai fornitori e al loro impatto sulla sicurezza del prodotto finale.
Tutte queste incongruenze dovrebbero essere parte del prossimo emendamento alle AMC&GM per la Parte 21.
Comunque, le Organizzazioni POA dovrebbero tenere fermo il punto di innovazione dell’SMS nel dominio dell’aeronavigabilità e cioè quello per cui la necessità di andare oltre la conformità, ineludibile dati alla mano, impone l’adozione di un approccio alla sicurezza sistemico e sistematico, essendo ormai insufficiente la mera conformità.
Tale approccio non riduce l’importanza della conformità, che rimane, ovviamente, condizione necessaria: all’elemento di gestione della qualità (conformità), Quality Management Element (cioè il vecchio Quality System della POA sostanzialmente invariato) viene aggiunto il Safety Management Element per dare vita ad un sistema di gestione di più ampie vedute: il Production Management System, appunto.